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248/2006 - Legge di conversione del decreto legge Bersani

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LEGGE 4 agosto 2006, n.248

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

 Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223

 

All?articolo 1:

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione".

 

All? articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: "la fissazione di tariffe obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorieta' di tariffe";

al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine";

al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'";

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali";

dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. All?articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

 

All?articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: "le attivita' economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande," sono sostituite dalle seguenti: "le attivita' commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande";

al comma 1, lettera a), le parole: "fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti" sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande";

al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ?fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare";

al comma 1, lettera e), la parola: "generali" e' soppressa;

al comma 1, lettera f), dopo la parola: "temporale" sono inserite le seguenti: "o quantitativo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti";

al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".

 

All?articolo 4:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' del prodotto finito";

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita' al diritto comunitario: a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale; b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale; c) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalita' di conservazione e di consumo".

 

All?articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: "a prescrizione medica," sono inserite le seguenti: "previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e";

al comma 2, le parole: "con l'assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente";

al comma 3, dopo le parole: "sulla confezione del farmaco" sono inserite le seguenti: "rientrante nelle categorie di cui al comma 1";

dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574";

al comma 5, dopo la parola: "distribuzione" e' inserito il segno di interpunzione: ",";

il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362";

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti: "9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo. 10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475". 6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e' inserito il seguente: "4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale."";

il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' abrogato".

 

L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi). - 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', in conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' la funzionalita' e 1'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all?articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono: a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all?articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all?articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio; b) bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall?articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita' degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari; c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall?articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all?articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza; d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all?articolo  7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attivita' dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a); e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all?articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992; f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarita' e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalita' di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti. 2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di piu' licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni".

 

All?articolo 7, al comma 1, dopo le parole: "l'autenticazione" sono inserite le seguenti: "della sottoscrizione" e dopo le parole: "di cui all?articolo 2 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".

 

All?articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: "prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta" sono inserite le seguenti: "ai consumatori"; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. All?articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente. 2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto"".

 

All?articolo 9, al comma 1, al capoverso 2-quater, dopo le parole: "Ministero delle politiche agricole" il segno di interpunzione: "," e' soppresso e, al capoverso 2-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gestori del servizio di telefonia".

 

L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto d

 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente". 2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura".

 

All?articolo 11:

ai commi 2, 4 e 5, le parole: "Camere di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

al comma 3, dopo le parole: "dall?articolo 1 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "7 ottobre 1993, n. 589" sono sostituite dalle seguenti: "21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni".

 

All?articolo 12, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali".

 

L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza). - 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali, nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti. Le societa' che svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o enti. 2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita' non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data".

 

All?articolo 14:

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "capo II" sono inserite le seguenti: "del titolo II";

al capoverso Art. 14-bis, comma 2, le parole: "sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate" sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate";

al comma 1, capoverso Art. 14-ter, le parole da: ""Art. 14-ter" fino a: "senza accertare l'illecito" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 14-ter. (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione"; al medesimo capoverso, al comma 2, le parole: "un sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione"; al comma 2, capoverso 2-bis, le parole: ""2-bis" sono sostituite dalle seguenti: ""2-bis" e le parole: "puo' essere ridotta in misura non superiore alla meta'" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario".

Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - (Integrazione dei poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate e' parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche. 2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, puo' approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorita' tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto".

 

All?articolo 15, al comma 1, dopo le parole: "15-ter, del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007".

 

All?articolo 17, al comma 2, le parole: "dall?articolo 1 della" sono sostituite dalla seguente: "dalla" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti".

Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: "Art. 17-bis. - (Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita' portuali). - 1. All?articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007"; b) al comma 3, le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007".

 

All?articolo 18, al comma 2, dopo la parola: "Fondo" è inserita la seguente: "nazionale".

 

Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: "Art. 18-bis. - (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi). - 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attivita' antincendi boschivi di competenza, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

 

All?articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. All?articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11". 3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non e' richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10".

 

All?articolo 21:

il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario";

al comma 4, alinea, dopo le parole: "in materia di" sono inserite le seguenti: "spese di";

al comma 4, al capoverso 6-bis, le parole: "per le istanze cautelari di primo e secondo grado," e le parole: "aggiunto dall?articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205," sono soppresse; dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241," sono inserite le seguenti: "per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato"; le parole: "di ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti: "di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall?articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.";

al comma 5, capoverso 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso.

 

All?articolo 22, al comma 1, dopo le parole: ", degli Istituti zooprofilattici sperimentali" sono inserite le seguenti: ", degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette".

Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: "Art. 22-bis. - (Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria). - 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento. 2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007". 3. L'esercizio straordinario dell'attivita' libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e' informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000. 4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attivita' istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalita' di svolgimento dell'attivita' libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attivita' libero-professionale non puo' superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente".

 

All?articolo 23, al comma 1, dopo le parole: "abrogato" sono aggiunte le seguenti: "e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: ", nonche' alla loro conferma in ruolo"".

 

All?articolo 24, al comma 1, dopo le parole: "tabella D allegata al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".

 

All?articolo 25:

al comma 3, la parola: "coesistente" e' sostituita dalla seguente: "rispettivo";

al comma 4, la parola: "manovra" e' sostituita dalla seguente: "legge".

 

All?articolo 29:

al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: "e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.";

il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi".

 

All?articolo 30:

al comma 1, capoverso 204, dopo le parole: "Dipartimento degli affari regionali" sono inserite le seguenti: "e del Ministero dell'interno";

al comma 1, dopo il capoverso 204-bis, e' aggiunto il seguente: "204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005".

 

All?articolo 31, al comma 2, sono soppresse le parole: "e successive modificazioni,".

 

All?articolo 32, al comma 1, alinea, le parole: "i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 6 e' sostituito" e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: "comma 6, del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al".

 

All?articolo 34, al comma 3, dopo la parola: "trasparenza" il segno di interpunzione: "." e' soppresso.

 

Nel titolo II, dopo l'articolo 34 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 34-bis. - (Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno). - 1. All?articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e con le modalita' stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all?articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266". Art. 34-ter. - (Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili). - 1. All?articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti: "e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall?articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". Art. 34-quater. - (Controllo del costo del lavoro). - 1. All?articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica". Art. 34-quinquies. - (Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112). - 1. All?articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

 

All?articolo 35:

al comma 2, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma";

al comma 3, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "primo comma" e, dopo le parole: "testo unico delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti: ", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

al comma 5, capoverso, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma"; al comma 6, le parole: "Il comma precedente si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano" e le parole: "Direttiva 77/388/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 77/388/CEE del Consiglio,";

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. All?articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "quinto" sono inserite le seguenti: "e sesto". 6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all?articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro";

al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) all?articolo 10, primo comma: 1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti: "8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all?articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457"; 2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente: "8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all?articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione""; al comma 8, la lettera c) e' soppressa; al comma 8, lettera d), le parole: "il n. 127-ter e' soppresso" sono sostituite dalle seguenti: "la voce di cui al numero 127-ter) e' soppressa";

il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall?articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall?articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all?articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall?articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche: a) all?articolo 5, comma 2, le parole: "operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),"; b) all?articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all?articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."; c) nella Tariffa, parte prima, all?articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all?articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento"";

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all?articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all?articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente: "1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all?articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento". 10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all?articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall?articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall?articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della meta'. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006. 10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per piu' del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all?articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all?articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall?articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta. 10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all?articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valor aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all?articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale";

al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: "imposte sui redditi," sono inserite le seguenti: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";

al comma 12, la parola: "aggiunti" e' sostituita dalla seguente: "inseriti";

dopo il comma 12 e' inserito il seguente: "12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro";

al comma 13, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; al capoverso 5-bis, all'alinea, le parole: "2359, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2359, primo comma"; alla lettera a), la parola: "controllate" e' sostituita dalla seguente: "controllati" e le parole: "comma 1" dalle seguenti: "primo comma" e, alla lettera b), la parola: "amministrate" dalla seguente: "amministrati";

al comma 14, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 13";

al comma 15, all'alinea, la parola: "del" e' soppressa; alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "che risultano applicando" sono inserite le seguenti: "le seguenti percentuali", le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al", le parole: "8-bis, comma 1" dalle seguenti: "8-bis, primo comma" e le parole: "dei precedenti periodi" dalle seguenti: "del primo periodo"; alla lettera b), capoverso 3, le parole: "articolo 8-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 8-bis, primo comma"; alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: "n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 1973, n. 600";

al comma 16, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15";

al comma 17, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: "articolo 37-bis del" sono inserite le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica";

al comma 19, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 121";

al comma 20, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 19";

dopo il comma 22 e' inserito il seguente: "22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' inserita la seguente: "b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'"";

dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti: "23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all?articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non puo' essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato. 23-ter. All?articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall?articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni"";

al comma 24, alla lettera a), le parole: "53-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 53-bis", dopo le parole: "n. 600" e' inserito il segno d'interpunzione: ",", le parole: "e catastale di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "e catastale previste dal testo unico di cui al" e dopo le parole: "n. 347."" il segno di interpunzione: "." e' sostituito dal seguente: ";"; alla lettera b), la parola: "inserito" e' sostituita dalla seguente: "aggiunto";

al comma 25, le parole: "dal direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dai direttori generali";

al comma 26, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 25";

dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti: "26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati. 26-ter. Ai fini di cui all?articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento. 26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilita' amministrative delle societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative: a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale; b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004. 26-quinquies. All?articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: "e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all?articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all?articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni"";

al comma 27, al primo periodo, le parole: "la causale del predetto versamento," sono soppresse; dopo le parole: "1° ottobre 2006." e' aggiunto il seguente periodo: "I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "delle trasmissioni" sono inserite le seguenti: "mediante posta elettronica certificata"; al comma 33, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 32"; il comma 34 e' sostituito dal seguente: "34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall?articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente";

al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: "articolo 53 del" sono inserite le seguenti: "codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al"; dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti: "35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe societa' estere. 35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all?articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006. 35-quater. All?articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: "121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e' pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione"".

 

All?articolo 36:

al comma 1, le parole da: "sono soppresse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' soppressa la voce di cui al numero 123-bis";

al comma 2, dopo le parole: "n. 633, del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al", dopo le parole: "n. 131 del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle imposte sui redditi, di cui al" e dopo le parole: "n. 917" e' inserito il segno d'interpunzione: ",";

al comma 3, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 4, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";

dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. All?articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all?articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "utili provenienti"";

al comma 5, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 6, dopo le parole: "testo unico" sono inserite le seguenti: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;";


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