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178/2010 - Decreto anti telemarketing

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 178

Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Fonte normattiva.it I testi non hanno carattere di ufficialitą

Art. 1



Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;

c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita' di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono;

d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice;

e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;

f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;

g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra' essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.

Art. 2



Ambito di applicazione


1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice.

2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice.

3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.

Art. 3



Istituzione del registro


1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.

2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 4



Realizzazione e gestione del registro


1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:


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