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Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

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On.le Tribunale di ________

Ricorso ex art. 696-bis c.p.c.

Per: il sig. _______ ( C.F. _______ ), residente in _______ alla via _______ n.__ , , rappresentato e difeso e dall’avv. _______, presso il cui studio, in _______ alla via _______ n. __, elegge domicilio, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto.

PREMESSO

- che l’istante è (inserire ad es. proprietario dell’appartamento o dell’auto o della cosa che dovrà essere oggetto di accertamento tecnico);

- che (articolare in pochi punti sintetici le ragioni che hanno indotto l’istante ad avanzare la richiesta)

- che, pertanto, l’ istante, si vede costretto a promuovere, nei confronti di _______, consulenza tecnica preventiva al fine di vedere determinato l’ammontare del danno e le cause che lo hanno provocato, in vista di una composizione bonaria della lite.

Tanto premesso, l’istante come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.

CHIEDE

Che l’ill.mo Presidente del Tribunale nomini un consulente tecnico d’ufficio affinché provveda alla verifica dello stato dei luoghi, all’accertamento delle cause ed alla quantificazione dei danni di cui alla premessa e fissi la data di comparizione personale delle parti per il giuramento e la formulazione dei quesiti.

Si depositano i seguenti documenti:

- Raccomandata a.r n. _______

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia è di € _____ . (il contributo dovuto è pari a quello dovuto per la causa di merito, ridotto della metà)

Luogo,_______

Avv. _____________

 

N.B. Il ricorso ex art. 696-bis si differenzia da quello ex art. 696 c.p.c. in quanto il primo è finalizzato ad una bonaria composizione della lite. Tale tentativo deve essere esperito dal consulente d’ufficio nominato dal Tribunale. In sostanza l’atto da proporre è lo stesso, cambia in parte il fine che non è esclusivamente l’anticipazione di un mezzo istruttorio ma anche e soprattutto la finalità conciliativa.

L'autore di questa formula è l'Avv. Alessandro Gallucci (avvgallucci@gmail.com)
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