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Data: 28/11/2007 - Autore: Roberto Napolitano
L'art. 6, comma 4, delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'energia impone agli
esercenti del servizio di distribuzione di energia elettrica (quale è l'Enel
distribuzione s.p.a.) di istituire almeno una modalità di pagamento gratuito della
bolletta.
La delibera n. n. 72/2004 diffidava l'Enel ad adempiere. L'Enel impugnava la citata
delibera innanzi al Tar della Lombardia, ma questo rigettava il ricorso con sentenza
n. 3948/2005.
L'Enel, dopo la diffida, ha adempiuto, ma resta fermo l'inadempimento per il periodo
precedente ed, inoltre, l'Enel, dopo aver adempiuto, non ne ha informato l'utenza.
Per tale inottemperanza all'obbligo di informazione l'Enel è stata sanzionata, in
virtù della delibera n. 66/07, con una multa di € 11.700.000,00.
I consumatori, quindi, hanno agito innanzi ai giudici di pace per il risarcimento
delle spese di pagamento delle bollette (commissioni postali o bancarie), ottenendo
risultati positivi.
L'Enel, tuttavia, come è suo solito, ha proposto appello innanzi al Tribunale di
Napoli, ma quest'ultimo ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo
grado e condannando l'Enel anche alle spese del grado di appello.
Avv. Roberto Napolitano.
Via De Gasperi, n. 45
80133 - Napoli
tel e fax 0815526208
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