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Data: 30/05/2020 10:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Il testo dell'art. 636 c.p.[Torna su]
Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La ratio dell'art. 636 c.p. e la procedibilità[Torna su]
Il delitto di cui all'art. 636 c.p. è un delitto che mira a garantire la salvaguardia del patrimonio, quale bene giuridico meritevole di tutela. È un reato di evento, quindi il tentativo ex art. 56 c.p. può ritenersi astrattamente configurabile. È procedibile a querela della persona offesa ed è un reato comune, non proprio né qualificato, poiché può essere commesso da chiunque. La condotta sanzionata dall'art. 636 c.p.[Torna su]
La norma contempla tre distinte ipotesi, ciascuna pertinente specifiche condotte che può porre in essere il soggetto agente. La prima è quella di introdurre o abbandonare animali in gregge o in mandria nel fondo altrui; la seconda sanziona l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, laddove questa avvenga per farli pascolare nel fondo altrui; l'ultima ha ad oggetto il danneggiamento del fondo altrui a seguito dell'introduzione di animali o del pascolo dei medesimi in situ. La pena prevista per il delitto di pascolo abusivo[Torna su]
Il primo comma, sanziona l'introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui con la multa da euro 10 a euro 103; il secondo comma sanziona con la reclusione fino a un anno o la multa da euro 20 a euro 206 chiunque introduca o abbandoni animali nel fondo altrui per finalità di pascolo; il terzo comma sanziona con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516, l'introduzione o l'abbandono (nonché il pascolo) nel fondo altrui che abbia determinato finanche un danneggiamento. Elemento soggettivo[Torna su]
Il reato di cui all'art. 636 c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata. |
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