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Data: 17/01/2019 16:00:00 - Autore: CSDS Centro Scientifico Diritto Sport
Avv. Gloria Carboni (CSDS) - Un proverbio irlandese dice: "vendere la mucca, comprare la pecora ma non privarsi mai di un cavallo!". Chi vuole dar credito a questo detto deve fare attenzione e osservare qualche piccolo accorgimento.
Sistema di circolazione e disciplina[Torna su]
Il codice civile limita la disciplina dell'acquisto di animali all'unico articolo, il 1496, che recita: "Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono." In assenza di una normativa specifica nazionale e in applicazione di quella generale, nel nostro sistema il cavallo è sempre stato considerato un bene mobile non registrato, anche a dispetto del valore economico spesso elevato (Sul punto ad esempio Cass. Civ., Sez. VI, n. 8967/2015). I beni immobili non registrati seguono la regola del "possesso vale titolo". Secondo questo modello di circolazione, la proprietà di un bene si trasmette quando ricorrono le seguenti condizioni: un titolo idoneo al trasferimento, la consegna del bene e la buona fede dell'acquirente (presunta al momento dell'acquisto del bene ex art. 1147 c.c., terzo comma.) Ai fini della validità del trasferimento della proprietà di un cavallo, non ci sono obblighi di forma particolari. Ciò nonostante il buonsenso consiglia sempre di tutelarsi con la forma scritta, ai fini di una eventuale prova. Inoltre, salvo che non sia contrattualmente previsto, non è richiesto alcun obbligo di consegna di certificati particolari, quale ad esempio la certificazione veterinaria di sanità, come precisato dalla Cassazione con la sentenza n. 4279 del 2011 (oltre a Cass. n. 7134/1993). Anagrafe equidi[Torna su]
Per lungo tempo si è pensato che l'istituzione dell'anagrafe equidi non dovesse essere inteso come un registro delle trascrizioni. Questo perché l'anagrafe equidi risponde a logiche pubblicistiche di tutela e di salute dell'animale e non di strumento di risoluzione delle controversie fra proprietari. Tuttavia, il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare ministeriale (la n. 16804 del 2018) in cui si è detto che il cavallo appartiene alla categoria dei beni mobili registrati e che l'anagrafe equidi funge da registro, con funzione dirimente in caso di conflitto fra acquirenti. In realtà, sebbene non si possa negare che lo strumento dell'anagrafe equina possa avere rilevanza in alcuni settori, come ad esempio quello fiscale, da un punto di vista civilistico è difficile ammettere che la disciplina possa essere stata modificata da fonti legislative secondarie, quale appunto la sopra richiamata circolare ministeriale. Infatti, il D.M. 29 dicembre 2009, che disciplina l'anagrafe equidi, pone a capo del proprietario del cavallo l'obbligo di registrarlo. Tuttavia considerare l'anagrafe quale strumento di risoluzione di conflitti fra più presunti proprietari è una forzatura che va oltre il dettato della legge. Dunque, la ricostruzione operata del Decreto di cui sopra appare fuorviante. Ciò detto, è auspicabile un intervento del Legislatore per fare chiarezza sul punto. Compravendita. Vizi e rimedi[Torna su]
La disciplina civilistica prevede che al compratore che acquista un bene viziato competano più rimedi. Se il bene è inidoneo all'uso o ne diminuisce in maniera apprezzabile il valore - allora il compratore può avvalersi della garanzia ai sensi del 1490 c.c.. Affinché operi detta garanzia, il vizio deve essere preesistente alla vendita ed il compratore non deve esserne stato a conoscenza al momento dell'acquisto (sempre che il vizio non fosse riconoscibile con l'ordinaria diligenza o che il venditore non abbia dichiarato che il bene fosse esente da vizi). La garanzia permette al compratore di scegliere se tenere il bene e chiedere la diminuzione del prezzo ovvero chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in entrambi i casi, il risarcimento del danno. Il compratore ha però un termine di 8 giorni - termine a pena di decadenza - entro cui denunciare il vizio. In caso di vizio occulto il termine per denunciare decorre dalla scoperta del vizio, la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il vizio. Il bene acquistato dal compratore potrebbe mancare delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali all'uso, ai sensi dell'art. 1497 c.c.. In questo caso il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato se denuncia il difetto, che ecceda la normale tollerabilità, entro 8 giorni decorrenti dall'acquisto o dalla scoperta se il difetto è occulto, salvo sempre il risarcimento del danno. Vizi del cavallo[Torna su]
Alla luce di quanto fin qui detto, in caso di vendita di animali sono considerati vizi "i difetti, le patologie o le malattie che compromettono la funzionalità dell'animale stesso o diminuiscono il suo prezzo" (Cfr. Gdp Palermo, Sez. VIII, 9 marzo 2010). In alcuni particolari casi di compravendita di cavalli è stata riconosciuta la possibilità di esperire l'azione redibitoria sempre che il vizio sia grave, occulto e preesistente. Ne sono due esempi il "Ballo dell'Orso" o il "Ticchio d'Appoggio". Inoltre, ulteriori indicazioni circa particolari condizioni dell'animale che potrebbero dare luogo all'azione redibitoria possono essere ritrovate negli usi locali, che il 1496 c.c. fa salvi. Il consiglio è dunque quello di verificare la legislazione locale applicabile di volta in volta. Sempre con riferimento ai vizi nel caso di compravendita di cavalli occorre tenere presente la funzione per cui l'animale viene comprato. Infatti, il cavallo può essere acquistato per scopi riproduttivi, per insegnamento nelle scuole di equitazione, per finalità sportive (e per differenti discipline quali ad esempio il dressage o il salto a ostacoli) oppure per semplice diletto. In tutti questi casi, il cavallo dovrà presentare le qualità promesse, necessarie alla funzione cui è destinato. Per esempio, se si desidera una cavalla per farne una fattrice, occorre prestare particolare attenzione al grado di fertilità e allo stato dell'apparato riproduttore in particolare della stessa. Ugualmente, se si desidera un cavallo per praticare la disciplina del salto a ostacoli, è bene che il cavallo presenti idoneità a sostenere pesanti sforzi e l'intensità degli allenamenti, oltre ad una struttura conforme. Sul punto si veda il caso affrontato dal Tribunale di Roma, con sentenza del 14 luglio 1995, in cui è stato dichiarato inadempiente il venditore che non ha consegnato il certificato di fertilità in caso di compravendita di un purosangue affetto però da artrite virale equina. Per evitare questi inconvenienti, possono essere adottati diversi accorgimenti. In primo luogo, è consigliabile esplicitare all'interno del contratto la funzione per cui il cavallo viene acquistato. Secondariamente, è bene svolgere delle visite sull'animale, possibilmente con il supporto di un proprio veterinario di fiducia, sia prima di acquistare l'animale sia dopo averlo acquistato (quando sarà possibile svolgere esami più approfonditi intrusivi, che difficilmente il venditore in uno stadio precedente autorizzerebbe). In questo caso il compito del veterinario è quello di identificare lo stato dell'animale, con particolare attenzione alla volontà del compratore circa l'uso cui si vuole destinare il cavallo, alla stregua di una perizia. A completamento di ciò, è opportuno farsi rilasciare garanzie specifiche dal venditore se particolari aspetti sono ritenuti rilevanti dalle parti, e prevedere altresì un meccanismo di indennizzo in caso di non conformità a quanto dichiarato; con riferimento soprattutto a ciò che non può essere demandato all'esame veterinario. Infine, è possibile inserire nel contratto un periodo di prova ad hoc (e che altrimenti sarebbe determinato dagli usi locali), oppure subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto ad una condizione (avvenimento futuro e incerto) o ancora stipulare il patto con riserva di gradimento o con una vendita a prova. Morte dell'animale[Torna su]
Qualora l'animale deceda in seguito a una malattia, preesistente e sconosciuta al tempo della compravendita, occorre verificare se la malattia sia contemplata nel Regolamento di Polizia veterinaria. In questo caso il contratto è nullo per mancanza del requisito di liceità dell'oggetto, in virtù delle restrizioni alla circolazione e al mantenimento degli animali affetti da malattie contagiose e pericolose per la salute pubblica, previste nel citato regolamento. Se la malattia non è compresa nell'elenco, si potrà agire solamente con azione redibitoria, come ha chiarito la sentenza del Tribunale Perugia del 26 gennaio 1996. Aliud pro alio[Torna su]
Per completezza deve essere sottolineato che la disciplina della garanzia per vizi si distingue dal caso dell'"aliud pro alio". L'aliud pro alio si configura quando il bene oggetto di compravendita è completamente diverso da quello promesso. Il rimedio in questo caso l'azione di risoluzione o adempimento ex art. 1453 c.c.. Infatti il bene è "completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta" (Cass. n. 10916/2010). Nel caso affrontato dalla Suprema Corte si trattava di animali affetti da brucellosi e inidonei a qualsiasi impiego perché, per la loro malattia, dovevano essere abbattuti. Alla luce di quanto fin qui scritto si può concludere che, nella compravendita di un cavallo è consigliabile redigere il trasferimento per iscritto anche se non sono previsti particolari obblighi di forma e parimenti chiarire lo scopo cui sarà destinato il cavallo (sport o riproduzione). Ulteriormente è consigliabile pattuire una durata più estesa del termine di denunzia per la garanzia per i vizi, poiché quello codicistico è molto breve, di soli 8 giorni dalla scoperta e in ogni caso non oltre un anno dalla consegna, verificare se il periodo di prova previsto dagli usi locali si confà al caso concreto, eseguire delle visite veterinarie specifiche sia prima che dopo, farsi rilasciare idonee garanzie dal venditore e relativi obblighi di indennizzo ed eventualmente prevedere un contratto subordinato ad una condizione sospensiva o risolutiva. Infine, ma non meno importante, occorre sempre consultare la normativa locale, che può presentare integrazioni o particolarità rispetto a quella generale. Avv. Gloria Carboni CSDS - Centro Scientifico Diritto Sport 1 "Sell cow, buy sheep, but never be without a horse" (fonte https://www.irishcentral.com/horse-sense)
3 Il "Ballo dell'Orso" che consiste in un'oscillazione del peso da un anteriore all'altro, causato dalla noia o mancanza dimovimento
5 Art. 1520 codice civile 6 Art. 1520 codice civile 7 D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria. 8 "Nel caso di compravendita di un animale (nella specie, un cane) qualora quest'ultimo muoia in seguito a una malattia non contemplata dal regolamento veterinario - ipotesi che rende nullo il contratto - il compratore può esperire l'azione redibitoria." (Tribunale Perugia, 26 gennaio2016) |
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