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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 12 luglio 2000

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01.08.2000
Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:

a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: "Accordo di Schengen";

b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, di seguito indicata: "Convenzione di applicazione", con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonchè la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), tutti firmati a Parigi il 27 novembre 1990;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato "acquis" di Schengen;

Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Sentiti il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità;

Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l' "acquis" di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;

Considerato quanto previsto dalla "Istruzione consolare comune, diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte della Convenzione di Schengen", di seguito indicata: "I.C.C.", approvata dal comitato esecutivo per la prima volta a Parigi il 14 dicembre 1993 e modificata da ultimo il 28 aprile 1999;

Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. 1, parte II dell'I.C.C., sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, solo per motivi di turismo, affari, gara sportiva, invito e missione;

Considerato che:

1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione sono denominati "visti Schengen uniformi", di seguito indicati: "V.S.U.", e si dividono in:

visti di "tipo A", per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;

visti di "tipo B", per transito, con validità massima di cinque giorni;

visti di "tipo C", per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di novanta giorni;

2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione di applicazione stessa, assumendo la denominazione di visti a "validità territoriale limitata", di seguito indicati: "V.T.L.";

3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione sono denominati "visti nazionali", di seguito indicati:

"V.N.", e che tali visti di lunga durata, di "tipo D", hanno validità superiore a novanta giorni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

Art. 2.

1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro degli affari esteri Dini

Il Ministro dell'interno Bianco

Il Ministro della giustizia Fassino

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi

Il Ministro per la solidarietà sociale Turco

Allegato A

REQUISITI E CONDIZIONI

1. Visto per "adozione" (V.N.).

Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

La legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone che la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione (articoli 32 e 39, lettera h), della legge n. 184/1983, come modificata dall'art. 3, della legge n. 476/1998). Il rilascio del visto è pertanto subordinato all'emanazione della prescritta autorizzazione.

L'art. 8, comma 2, della predetta legge richiama la normativa precedente per il perfezionamento di quelle procedure di adozione avviate anteriormente all'entrata in vigore della legge o anche in un momento successivo sino alla costituzione della Commissione e alla pubblicazione degli albo degli enti autorizzati. In tali casi, ai fini del rilascio del visto, occorrerà verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

b) provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale;

c) dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorità consolare italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento. Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

2. Visto per "affari" (V.S.U.).

Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;

b) la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto;

c) l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;

d) adeguati mezzi economici di sostentamento, ed in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.).

Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 36, comma 1, del testo unico n. 286/1998 e dall'art. 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il visto viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, nell'ambito dei Programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2, del testo unico n. 286/1998.

Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.).

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.

Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

Le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del MAE.

5. Visto per "familiare al seguito" (V.N.).

Il visto per familiare al seguito consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un familiare cittadino italiano, o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o al seguito di un familiare straniero di cittadinanza diversa da quelle predette, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 e 5 del testo unico n. 286/1998:

a) allo straniero che desideri entrare in territorio italiano al seguito di un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere concesso un visto per "familiare al seguito", secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998;

b) allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di un familiare straniero, cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto a), titolare di carta di soggiorno, o di visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, può essere concesso un visto per "familiare al seguito", alle condizioni di cui all'art. 29, comma 4, del testo unico n. 286/1998.

I requisiti per l'ottenimento del visto sono previsti dal comma 7, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

6. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.).

Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, agli allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od accompagnatori.

Per la partecipazione a gare professionistiche o dilettantistiche, a carattere ufficiale o amichevole, nell'ambito di discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico, è necessaria una comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo.

Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza farà affidamento sulle liste ufficiali di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.

I mezzi di sussistenza richiesti non devono essere inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

7. Visto per "inserimento nel mercato del lavoro" (V.N.).

Il visto per inserimento nel mercato del lavoro consente l'ingresso in territorio italiano, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero in favore del quale sia stata accettata la garanzia per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dai comma 1, 2 e 3 dell'art. 23, del testo unico n.

286/1998.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Lo stesso visto è rilasciato altresì agli stranieri che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 23 del testo unico n. 286/1998, per i quali non è prevista l'autorizzazione sopracitata. I requisiti e le condizioni, per tali casi, sono indicati dai comma 5 e 6, dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e dalla direttiva del Ministero dell'interno di cui al comma 3 dell'art. 4 del testo unico n. 286/1998, in particolare dagli articoli 2 e 4 della Direttiva stessa.

8. Visto per "invito" (V.S.U.).

Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell'Ente invitante.

Il visto verrà parimenti rilasciato allo straniero convocato o invitato dall'autorità giudiziaria italiana, per la durata indicata dalla stessa autorità.

9. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.).

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.

Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998, è richiesta l'autorizzazione al lavoro.

In ogni caso, la rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare l'avvenuto rilascio del visto alla Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente.

I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999:

1) per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n.

394/1999, la dichiarazione ivi richiesta è resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;

2) per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3, dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalla Camera di commercio competente per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle camere stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.

Tale attestazione è resa altresì dai competenti ordini professionali, per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.

Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione di cui ai comma 1 e 3, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, gli stranieri devono essere in possesso di:

a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;

b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).

Per tali attività, la documentazione sopra elencata sostituisce l'attestazione di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999. In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:

e) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;

f) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società o della cooperativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

g) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

h) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto g);

3) conformemente a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva, sopra indicate devono essere presentate alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso;

4) le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva, in questione, unitamente al nulla osta della questura, devono essere presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, ai fini del rilascio del visto ai sensi dei comma 5, 6 e 7, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e del comma 6, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

5) ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal comma 3, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, si dispone quanto segue:

a) in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo, mediante l'esibizione un contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;

b) il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma 3, dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 è soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle dichiarazioni previste ai precedenti punti 2.c) e 2.g).

II. Per ciò che concerne l'attività lavorativa nel settore dello sport, quanto disposto dal comma 17 dell'art. 40, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 è applicabile anche agli stranieri che intendano svolgere attività autonoma presso società sportive non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

III. Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;

b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

c) idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorità consolare italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola può essere sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa;

d) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo dal comma 4 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, su esibizione del contratto di lavoro;

e) disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 2 e 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.

Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private o da enti pubblici, e in ogni caso per brevi tournèe dei lavoratori in questione, sarà sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.

I visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'art. 3 comma 4 del testo unico n. 286/1998. I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell'impossibilità di svolgere la loro attività per committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato e dell'impossibilità di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.

10. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.).

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico n. 286/1998 e dagli articoli 29, 30, 31, 38 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica stesso per l'esercizio di attività professionali.

I requisiti e le condizioni di rilascio del visto per "lavoro subordinato" stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p), del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 40, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbono intendersi applicabili anche agli stranieri destinati a svolgere attività sportiva presso società non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Per gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto è rilasciato dietro formale e documentata richiesta delle società stesse.

Per i marittimi stranieri destinati all'imbarco su navi di bandiera italiana, iscritte nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il visto è rilasciato dietro richiesta dell'armatore o suo agente delegato, corredata dall'iscrizione della nave nel registro internazionale e dalla relativa tabella d'armamento. La validità del visto sarà corrispondente alla durata prevista dell'imbarco, che risulterà dal contratto di arruolamento, se già perfezionato, o da una dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potrà essere attivata in anticipo, anche via telefax, ed il visto potrà essere rilasciato prescindendo dalla residenza in loco del marittimo interessato.

Per ciò che riguarda i marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi di bandiera straniera presso porti italiani, è previsto il rilascio di visti di transito (successivo punto 18).

11. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.).

Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.

Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.

Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.

12. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.).

Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) l'effettiva condizione di "religioso";

b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia.

c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

13. Visto di "reingresso" (V.N.).

Il visto di reingresso consente l'entrata nel territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

14. Visto per "residenza elettiva" (V.N.).

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.

A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.

Al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette capacità finanziarie siano adeguate.

15. Visto per "ricongiungimento familiare" (V.N.).

Il visto per ricongiungimento familiare consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie di seguito specificate, che intendano riacquistare la loro unione familiare con cittadini italiani - o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o con stranieri di cittadinanza diversa da quelle predette, residenti o regolarmente soggiornanti in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 28 del testo unico n. 286/1998:

a) il visto può essere rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai decreti legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico n. 286/1998.

Il visto per ricongiungimento familiare sarà rilasciato anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità giudiziaria italiana competente;

b) Il visto è altresì rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto a), regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi.

Il visto è rilasciato alle categorie di familiari di cui ai comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico n. 286/1998.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 29, commi 3, 6, 7, 8 e 9 del testo unico n. 286/1998 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

La condizione di familiare a carico prevista dall'art. 29, comma 1, lettere c) e d) del testo unico n. 286/1998 deve essere idoneamente documentata alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente al rilascio del visto.

Il nullaosta al ricongiungimento previsto dall'art. 29, comma 7 del testo unico n. 286/1998 deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della questura competente.

16. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.).

Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari ai sensi dell'art. 39 del testo unico n. 286/1998 e dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.

Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere;

b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998;

c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;

d) età maggiore di anni 14.

Per quanto concerne le attività di studio che comportano l'esercizio di attività sanitarie è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero della sanità.

17. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.).

Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 3 della ICC), di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti (ICC, I, 2.1.1).

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;

b) biglietto aereo o prenotazione.

18. Visto per "transito" (V.S.U.).

Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo (ICC, I, 2.1.2), ed è concesso a condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti (ICC, V, 2.1).

La concessione del visto è sempre subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per "turismo". Ulteriore requisito è il possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.

Il visto per transito è altresì rilasciato ai marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen.

19. Visto per "trasporto" (V.S.U.).

Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati).

I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale dei richiedenti, e da quella inerente l'attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.

20. Visto per "turismo" (V.S.U.).

Il visto per turismo consente l'ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto, fatto salvo quanto previsto dall'Istruzione consolare comune di Schengen, parte III, punto 3, e parte V, punto 1, sono:

a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.).

Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, dovrà essere esibita una "dichiarazione d'invito" con cui il dichiarante attesti la sua disponibilità ad offrire ospitalità in Italia al richiedente il visto. Laddove quest'ultimo non disponga autonomamente dei mezzi di sussistenza previsti dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998, tale "dichiarazione d'invito" dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una banca operante in Italia da colui che invita, in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per l'importo indicato dalla Direttiva predetta.

Per i minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la tutela dei minori stranieri", (art. 33 del testo unico n. 286/1998) sono requisiti necessari:

a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o da parte del tutore;

b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

21. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.).

Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera r), del testo unico n. 286/1998, e dell'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell'attività lavorativa disposte dall'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

 
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