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TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 134

Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 135

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Articolo 136

1. Una Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre Parti contraenti.

2. Nessuna Parte contraente concluderà con uno o piu` Stati terzi accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle frontiere, senza l'accordo preliminare delle altre Parti contraenti, fatto salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità europee di concludere in comune tali accordi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi al piccolo traffico di frontiera, semprechè detti accordi rispettino le eccezioni e le modalità fissate in virtú dell' articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 137

La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad eccezione di quelle menzionate all'articolo 60.

Articolo 138

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del Regno in Europa.

Articolo 139

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. Le disposizioni relative all'istituzione, alle attività ed alle competenze del Comitato esecutivo si applicano dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.

Articolo 140

1. Ogni Stato membro delle Comunità europee può divenire parte della presente Convenzione. L'adesione forma oggetto di accordo tra tale Stato e le Parti contraenti.

2. Tale accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione, da parte dello Stato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 141

1. Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario una proposta di modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette la proposta alle altre parti contraenti. A richiesta di una Parte con traente le Parti contraenti riesaminano le disposizioni della presente Convenzione per stabilire se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento fondamentale delle condizioni esistenti al momento dell`entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche della presente Convenzione.

3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 142

1. Qualora tra gli Stati membri delle Comunità europee siano concluse convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, le Parti contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le disposizioni della presente Convenzione sono sostituite o modificate in funzione delle disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.
Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni.
Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.

2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità europee.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi


 
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