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Non sono in linea con la ratio dell'art. 8 quelle clausole contrattuali che stabilissero la collocazione temporale della pausa all'inizio o alla fine della prestazione giornaliera. L'art. 8 c.2, infatti, ne indica la caratteristica essenziale di āintervalloā. Tuttavia, in assenza di disciplina contrattuale collettiva, il datore di lavoro che dovesse fissare la pausa giornaliera in testa o in coda alla prestazione lavorativa non porrebbe in atto nulla di contrario al dettato del D.Lgs. n°66 (Circ. n°8).
La Circ. n°8 chiarisce, inoltre, che la pausa giornaliera:
puņ essere fruita anche sul posto di lavoro;
non deve essere necessariamente sostituita da compensazioni economiche;
spetta al datore di lavoro il compito di individuare il periodo in cui far godere la pausa (per cui, nelle ipotesi in cui l'organizzazione del lavoro preveda il c.d. orario spezzato, la pausa puņ coincidere con il periodo di sospensione dell'attivitĆ lavorativa, p.es. per la pausa pranzo);
deve essere fruita consecutivamente;
i periodi di pausa non vanno computati né ai fini retributivi, né ai fini del superamento dei limiti di durata dell'orario di lavoro (art.8 c.3).