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L'art. 8 c.1 sancisce il diritto del lavoratore alla pausa giornaliera che consenta, tutte le volte che l'orario di lavoro ecceda il limite di sei ore:
L'art. 8 c.1 sancisce il diritto del lavoratore alla pausa giornaliera che consenta, tutte le volte che l'orario di lavoro ecceda il limite di sei ore:
il recupero delle energie psico-fisiche;
l'eventuale consumazione del pasto;
l'attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo.
Il Legislatore affida alla contrattazione collettiva il compito di specificare le modalità e la durata della pausa, stabilendo il solo vincolo della collocazione temporale della stessa, in modo che costituisca un “intervallo” tra due periodi di attività lavorativa.
Pertanto, l'art.8 c.2 interviene, in via suppletiva, soltanto in caso di assoluta assenza di disciplina contrattuale.
In tal caso la pausa giornaliera deve presentare le seguenti caratteristiche:
collocazione tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro;
durata non inferiore a 10 minuti;
collocazione compatibile con le esigenze del processo lavorativo [la determinazione del momento in cui godere della pausa č rimessa al datore di lavoro (Circ. n°8/2005)].