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L'AUTONOMIA CONTRATTUALE
L'AUTONOMIA CONTRATTUALE
Il D.L. 112/08 ha riformulato anche l'art. 17 c.1 del D.Lgs. 66/2003. Secondo la nuova versione, infatti, la contrattazione collettiva stipulata a livello nazionale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative può derogare:
alla consecutività del riposo giornaliero;
alla misura di 11 ore del riposo giornaliero.
Nel settore privato, in assenza di disciplina collettiva nazionale, le deroghe possono essere stabilite dai CCL territoriali o aziendali; in assenza ulteriore è il Ministero del Lavoro ad intervenire con apposito decreto.
Naturalmente, le clausole contrattuali derogatorie sono valide se stipulate dalle OO.SS. competenti (aventi le caratteristiche più volte richiamate finora) e rispettino quanto previsto dal più volte richiamato art. 17 c.4 accordando ai prestatori di lavoro periodi equivalenti di riposo compensativo o, laddove non fosse possibile, in casi eccezionali, garantendo una protezione appropriata ai lavoratori.
In merito ai periodi equivalenti di riposo compensativo, la CGE (Sentenza Jaeger) ha chiarito più volte che la loro fruizione deve avvenire in un momento:
immediatamente successivo al tempo di lavoro che devono compensare, al fine di garantire il recupero psico-fisico del lavoratore;
antecedente all'inizio del successivo periodo lavorativo [non quindi dopo un mese, come prevedono alcuni contratti collettivi (metalmeccanici per es.]