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L'AUTONOMIA CONTRATTUALE
L'AUTONOMIA CONTRATTUALE
ESEMPIO:
Se in un'articolazione oraria su tre turni di otto ore consecutive (immaginiamo la FMA a pieno regime lavorativo), l'operaio smontante (non in reperibilitĂ ) viene richiamato al lavoro in un turno successivo, prima della fruizione delle undici ore di riposo giornaliero consecutive, a causa della malattia di un collega, non sembra giustificata la mancata fruizione di periodi equivalenti di riposo compensativo in luogo della concessione di protezione appropriata, sulla base di mere ragioni produttive, mentre sarebbe giustificata se motivata dalla necessitĂ di salvaguardare l'integritĂ degli impianti. L'art. 17 c. 4 ammette la concessione di una protezione appropriata in luogo dei periodi equivalenti di riposo compensativo solo in casi eccezionali in cui gli equivalenti periodi di riposo compensativo non siano accordati per motivi oggettivi (e non dipendenti da una scelta organizzativa imprenditoriale). In questi casi si verificherebbero gli estremi di una violazione della regola generale di cui all âart. 7 e dovrebbe essere irrogata la dovuta sanzione.
Il ricorso alla protezione adeguata deve riguardare, come detto, casi eccezionali e non l'ordinaria programmazione. La clausola derogatoria deve prevedere ordinariamente il riposo compensativo. Quest'ultimo deve essere concesso comunque dal datore di lavoro, anche se il contratto collettivo non lo prevede, essendo previsto direttamente dalla legge.
Questo potrebbe essere un caso di appropriato uso della Disposizione ex art. 14 del D.Lgs. n° 124/2004.