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ECCEZIONI ALLA CONSECUTIVITA'
ECCEZIONI ALLA CONSECUTIVITA'
Le attivitĂ caratterizzate da:
periodi di lavoro frazionato durante la giornata;
regimi di reperibilitĂ
sono escluse dall'obbligo della consecutivitĂ del riposo giornaliero.
La Circ. n°8 chiarisce che con l'accezione “frazionate” si deve intendere quelle prestazioni che per loro intrinseca natura siano svolte in maniera non continuativa come, ad esempio, l'attivitĂ del personale addetto alle pulizie o l'attivitĂ degli addetti ai servizi di ristorazione (cuochi, camerieri, ecc.). Naturalmente non si considerano frazionate quelle attivitĂ per le quali č il datore di lavoro a deciderne il frazionamento nella sua autonomia imprenditoriale. Sembra ragionevole considerare frazionate quelle attivitĂ , specie commerciali, nelle quali l'articolazione dell'orario di lavoro non č determinata da un'autonoma scelta datoriale, ma – p. es. – da Regolamenti comunali o determinate dall'assenza di attivitĂ lavorativa in specifiche fasce orarie (ad es. durante il primo pomeriggio, in molte localitĂ ).
Con riferimento alle attivitĂ frazionate, č sempre la Circ. n°8 a precisare che “sarĂ la contrattazione collettiva a disciplinare le piů opportune modalitĂ di fruizione del riposo giornaliero”.
La sottrazione, invece, dalla regola della consecutivitĂ del riposo per le attivitĂ caratterizzate da regimi di reperibilitĂ č stata introdotta di recente con il D.L. 112/08 conv. in Legge n°133/08.