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Il giudice, in base a tali principi, potrebbe quindi disapplicare la norma interna (D.L. n.
Il giudice, in base a tali principi, potrebbe quindi disapplicare la norma interna (D.L. n.
112/2008) che esclude il personale dirigenziale del settore sanitario dal campo di
applicazione degli artt. 4 e 7 del D.Lgs. n. 66/2003
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 conv. con modif. in legge
6 agosto 2008, n. 133
Art. 41, comma 13: al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessitĂ di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilitĂ propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalitĂ atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
PER L'ISPETTORE DEL LAVORO RESTA VINCOLANTE LA DEROGA
PREVISTA DAL D.L. N. 112/2008, MA IL LAVORATORE POTREBBE
CHIEDERNE LA DISAPPLICAZIONE IN SEDE GIUDIZIALE.