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La Corte di Giustizia ha riconosciuto espressamente tale potere,
La Corte di Giustizia ha riconosciuto espressamente tale potere,
evidenziando che una norma interna che sia di ostacolo alla
protezione giurisdizionale effettiva (e dunque immediata) di un
diritto che il singolo vanta in forza del diritto comunitario deve
essere disapplicata dal giudice nazionale, non rilevando, al
riguardo, che la norma interna incompatibile sia anteriore o
posteriore a quella comunitaria (Corte di Giustizia, sent. 19 giugno
1990, Causa C-213/89, Factortame).
Il giudice nazionale può quindi emanare provvedimenti provvisori
che comportino la sospensione dell'applicazione di una norma
interna, in attesa che sia definitivamente accertata l'incompatibilitÃ
di tale norma con il diritto comunitario.