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ESENZIONI
ESENZIONI
Ai sensi dell'art. 17 c.5, le disposizioni in materia di lavoro straordinario, come quelle in materia di durata massima dell'orario di lavoro, non si applicano ai lavoratori la cui durata della prestazione non è misurata o predeterminata o può essere predeterminata dai lavoratori stessi; in particolare quando si tratta di:
dirigenti, personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi poteri di decisione autonomo;
manodopera familiare;
lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio o di telelavoro.
Nei confronti delle suddette categorie di lavoratori devono comunque essere rispettati i principi generali della protezione della salute e della sicurezza perché come sancito dalla Corte Cost. “non è possibile eccedere da certi livelli di ragionevolezza che pregiudicherebbero la salute†e che se non tutelati almeno a livello contrattuale, potrebbero essere imposti dal giudice, appunto, secondo il parametro della “ragionevolezzaâ€.