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COMPUTO E COMPENSAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
COMPUTO E COMPENSAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
Un' ultima considerazione va fatta in ordine all'inciso “ai soli fini contrattuali” contenuto nell'art.3 c.2 D. Lgs. 66/2003. Detta norma attribuisce all'autonomia collettiva la derogabilità del limite di 40 ore sett.li, potendo questa “stabilire ai fini contrattuali una durata minore”.
Ebbene, ciň significa che l'eventuale fissazione dell'orario normale di lavoro in, p.es., 38 ore, non ha effetto ai fini della disciplina legale dei limiti al lavoro straordinario e degli obblighi di registrazione e compensazione. In altre parole, se – p.es. – in un determinato settore o in una specifica azienda l'orario normale sett.le fosse stabilito in 38 ore, il datore di lavoro č tenuto certamente a retribuire con le maggiorazioni previste dal contratto le ore di lavoro prestate oltre la trentottesima e l'accertamento dell'omessa corresponsione della maggiorazione puň dar luogo all'adozione del provvedimento di diffida accertativa; tuttavia, sotto un profilo sanzionatorio, esulano le violazioni all'art. 5 commi 3 e 5, non essendo il datore di lavoro, obbligato ex lege, al computo a parte, alla corresponsione della maggiorazione retributiva ed al rispetto del limite quantitativo di 250 ore annue, con riferimento alle ore che non siano quelle ulteriori alla quarantesima settimanale.
I contratti collettivi talvolta prevedono che le ore rese in regime di “reperibilità ” non vengano computate nel monte ore del lavoro straordinario ai fini dei limiti delle 250 ore.
E' legittimo, in base all'art. 5, comma 4.