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INTERPELLI
INTERPELLI
Con interpello n. 10/2007 si chiarisce che relativamente alle prestazioni rese per chiamata in servizio di personale sanitario, le ore di lavoro straordinario prestate per sopperire ad attivitĂ non prevedibili ed evitare pericoli gravi, costituiscono ipotesi di deroga al limite di 250 ore, come previsto dall'art. 5, comma 4, lett. b).
Le ore di formazione invece sono un obbligo datoriale, e si computano nei limiti di cui al comma 3.
Si chiarisce inoltre che il personale inquadrato come dirigente, dal punto di vista contrattuale, non appartiene al personale in cui la collocazione e la durata della prestazione sia rimessa alla discrezionalitĂ del lavoratore (art. 17, comma 5). Il contratto del comparto sanitĂ prevede infatti una durata predefinita delle prestazioni.