Prima pagina | « Indietro | Pagina successiva » | Ultima pagina | Graphics
LIMITI QUANTITATIVI
LIMITI QUANTITATIVI
L'autonomia collettiva può derogare (sempre nel rispetto dei limiti alla durata massima sett.le di cui all'art.4) al limite legale massimo di 250 ore di lavoro straordinario annuo. Ciò significa che può fissarne un limite tanto inferiore quanto superiore alle 250 ore.
ESEMPIO:
L'art.111 del CCNL Turismo – Confcommercio prevede che il lavoro straordinario sia consentito nel limite massimo di 260 ore annuali.
La Circ. Min. n°8/2005 spiega quale sia il rapporto, sotto il profilo dell'illiceità della condotta datoriale, tra il limite legale di 250 ore annue e l'eventuale differente limite contrattuale, validamente applicabile.
In sostanza, se:
il limite contrattuale è inferiore al limite legale (250 ore), la sanzione amm.va si applica solo al superamento del secondo;
il limite contrattuale è superiore alle 250 ore, la sanzione amm.va si applicherà al superamento del primo.
Non è sanzionabile né al superamento del limite legale, né al superamento del limite contrattuale eventualmente superiore, il lavoro straordinario connesso a cause eccezionali, di forza maggiore o prestazioni particolare, indicate nel già citato art. 5 c.4 lettere a), b) e c).