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Nei casi di lavoro straordinario “tipizzati” dalla contrattazione collettiva, il consenso del lavoratore non richiesto, in quanto l'obbligatorietà già stabilita a monte, in sede di accordo collettivo.
Le prestazioni di lavoro straordinario al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 5 c.4 e di quelle “sancite” dalla contrattazione collettiva, integra la violazione di cui all'art. 5 c.3 e pertanto, come tale, va sanzionata.
Riguardo all'annoso problema del rifiuto della prestazione straordinaria, nonostante la previsione contrattuale che obbliga il lavoratore alla stessa, si ritiene che il rifiuto sia ammissibile soltanto se legato ad esigenze di salute del dipendente o ad impegni seri ed inderogabili già assunti dallo stesso.
In questo senso sicuramente da apprezzare la consolidata prassi ormai seguita dalle parti sociali di indicare i limiti tipologici con un grado di specificità e determinatezza tali da escludere l'arbitrarietà della richiesta del datore di lavoro alle prestazioni di lavoro straordinario.