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La disciplina del lavoro straordinario č quella che maggiormente č lasciata dalla Legge nelle mani dell'autonomia collettiva.
La disciplina del lavoro straordinario č quella che maggiormente č lasciata dalla Legge nelle mani dell'autonomia collettiva.
Dal grafico precedente si evince, pertanto, che la regolamentazione delle “modalitĂ di esecuzione del lavoro straordinario” č demandata ai CCL (art. 5 c.2) e solo in assenza di previsione collettiva, il lavoro straordinario č ammesso esclusivamente “previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore” (art. 5 c.3). In sostanza, in assenza di una specifica disciplina contrattuale collettiva che individui le ipotesi e ne sancisca l'obbligatorietĂ , il datore di lavoro potrĂ ottenere prestazioni di lavoro straordinario soltanto previo accordo con ciascun lavoratore interessato. Quindi, in caso di mancata previsione da parte dei CCL, le prestazioni di lavoro straordinario sono obbligatorie per legge soltanto nelle ipotesi elencate dall'art.5 c.4, ossia:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilitĂ di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivitĂ produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
In queste ipotesi specifiche, il lavoro straordinario, oltre che essere obbligatoriamente prestato, puň essere richiesto anche in misura superiore al limite delle 250 ore annue stabilito dalla legge (o all'eventuale superiore limite stabilito dalla contrattazione collettiva).