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ESENZIONI E DEROGHE
Senza modificare l'impianto del D.Lgs. n°66/03, l'art. sopra indicato ha previsto che la disciplina in materia di durata massima dell'orario di lavoro settimanale (unitamente a quella del riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.Lg. n°66), non si applichi al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio delle responsabilità proprie dell'incarico dirigenziale ricevuto.
Per tale personale č demandato ancora una volta alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalitĂ atte a garantire condizioni di lavoro che consentano una protezione adeguata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.