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comma 1: il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
comma 1: il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
comma 2: fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalitĂ di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
comma 3: in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario č ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
comma 4: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario č inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilitĂ di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivitĂ produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
comma 5: il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.