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ESENZIONI E DEROGHE
ESENZIONI E DEROGHE
L'art. 16 del D.Lgs. n°66/2003 stabilisce l'esclusione di una serie di attivitĂ lavorative e di categorie di lavoratori (il cui elemento comune č la discontinuitĂ della prestazione o la presenza di tempi di attesa durante la loro esecuzione) dalla disciplina sulla durata sett.le dell'orario normale e sulla sua articolazione multiperiodale.
Inoltre, ai sensi dell'art. 17 c.5, le disposizioni in esame non si applicano ai lavoratori la cui durata della prestazione non č misurata o predeterminata o puň essere predeterminata dai lavoratori stessi; in particolare quando si tratta di:
dirigenti, personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi poteri di decisione autonomo;
manodopera familiare;
lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunitĂ religiose;
prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio o di telelavoro.
Nei confronti delle suddette categorie di lavoratori devono comunque essere rispettati i principi generali della protezione della salute e della sicurezza perché come sancito dalla Corte Cost. “non č possibile eccedere da certi livelli di ragionevolezza che pregiudicherebbero la salute” e che se non tutelati almeno a livello contrattuale, potrebbero essere imposti dal giudice, appunto, secondo il parametro della “ragionevolezza”.