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I SOGGETTI COLLETTIVI LEGITTIMATI ALLA CONTRATTAZIONE
I SOGGETTI COLLETTIVI LEGITTIMATI ALLA CONTRATTAZIONE
L'art. 3 c. 2, riguardo alla contrattazione sull'articolazione dell'orario plurisettimanale, opera un generico rinvio nei confronti dei contratti collettivi, senza specificare null'altro.
Il Legislatore, quindi, non richiede necessariamente un livello di contrattazione nazionale; pertanto, la previsione dell'orario multiperiodale può essere oggetto anche di accordo al livello territoriale ovvero aziendale se si ritiene che la RSU o la RSA sia:
un'organizzazione sindacale di lavoratori;
comparativamente più rappresentativa.
Pertanto, un accordo sull'articolazione oraria plurisettimanale può essere validamente stipulato anche a livello aziendale, se si accoglie la tesi secondo cui la RSU è un'organizzazione sindacale, in quanto dotata dei requisiti di
Organizzazione (alla luce dell'ampia espressione formulata dall'art.39 Cost.);
Rappresentatività , alla luce del procedimento elettorale su base democratica, con presentazione di una pluralità di liste da parte di soggetti firmatari del contratto collettivo nazionale.
Tuttavia, il datore di lavoro che coinvolgesse nella contrattazione decentrata il sindacato territoriale si porrebbe preventivamente al riparo da eventuali controversie in ordine alla validità dell'articolazione oraria multiperiodale contrattata solo a livello aziendale. Come già detto, infatti, dall'invalidità della disciplina contrattuale avente ad oggetto detta articolazione, deriva la computabilità delle ore prestate oltre la 40.ma sett.le come ore di lavoro straordinario, con le naturali conseguenze sia sul piano del rapporto di lavoro che sul piano sanzionatorio.