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comma 2 : i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
comma 2 : i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
Questa disposizione che puņ dar luogo al c.d. āORARIO MULTIPERIODALEā consente al datore di lavoro di gestire flessibilmente l'organizzazione dei tempi di lavoro e di riposo dei propri dipendenti mediante una pianificazione dell'orario normale sett.le che, pur restando mediamente di 40 ore, si articoli concretamente in:
settimane in cui la prestazione lavorativa normale richiesta sia superiore a detto limite e
settimane in cui la prestazione lavorativa normale sia inferiore.
L'art. 3 c. 2 pone un limite: la media deve essere calcolata in un periodo di tempo non superiore all'anno. In proposito il MLPS nella Circ. n°8/2005 chiarisce che il āriferimento all'anno non deve intendersi come anno civile (1 gen. ā 31 dic.), ma come un periodo mobile compreso tra un giorno qualsiasi dell'anno ed il corrispondente dell'anno successivo, tenendo conto delle disposizioni della contrattazione collettiva.