Prima pagina | « Indietro | Pagina successiva » | Ultima pagina | Graphics
ATTENZIONE: Il Legislatore ha precisato che la riduzione dell'orario normale sett.le produce effetti esclusivamente ai fini contrattuali. Ci� significa che le ore comprese tra il limite dell'orario normale fissato contrattualmente e le 40 di cui al'art. 3 c.1 non devono essere computate come ore di straordinario effettuate nell'anno, ai fini della verifica in ordine al superamento del limite massimo consentito.
ATTENZIONE: Il Legislatore ha precisato che la riduzione dell'orario normale sett.le produce effetti esclusivamente ai fini contrattuali. Ci� significa che le ore comprese tra il limite dell'orario normale fissato contrattualmente e le 40 di cui al'art. 3 c.1 non devono essere computate come ore di straordinario effettuate nell'anno, ai fini della verifica in ordine al superamento del limite massimo consentito.
Esempio:
Il CCNL Case di Cura – personale non medico, all'art. 18, fissa l'orario di lavoro ordinario settimanale in:
36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 e
38 ore per la posizione D4 e le altre posizioni economiche
da articolare di norma su 6 giorni o anche su 5 laddove l'organizzazione aziendale lo consenta.
In sostanza, il lavoratore che effettui la 39.ma ora di lavoro sett.le, naturalmente in assenza di un regime orario multiperiodale, avrà diritto al pagamento di un'ora di lavoro con la maggiorazione per “straordinario”, in base a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali. Tuttavia, ai fini del rispetto dei limiti legali stabiliti per il lavoro straordinario, la soglia oltre la quale computare le ore eccedenti il lavoro normale resta sempre la 40.ma ora.