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LAVORO NOTTURNO
LAVORO NOTTURNO
Le predette ipotesi rilevano reati di tipo contravvenzionale per i quali č prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Per tale ragione, l'organo di vigilanza, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartisce al trasgressore un'apposita prescrizione (art. 15 D.Lgs. 124/04), fissando un termine per la regolarizzazione. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, il contravventore viene ammesso a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 gg., una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento della somma prevista (art. 20, comma 1, art. 21, comma 2, art. 24 comma 1, D.Lgs. n°758/94).
Il trasgressore, in tutte le suddette ipotesi, č altresì, ammesso all'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p.. Il procedimento prevede che il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento, o prima del decreto di condanna, possa essere ammesso al pagamento di una somma corrispondente alla metĂ del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento di dette somme estingue il reato (art.162 bis c.1 e 6 c.p.).