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LAVORO NOTTURNO
LAVORO NOTTURNO
Il D.Lgs. N°66/2003 munisce di sanzioni penali (art. 18 bis commi 1 e 2) i precetti che:
vietano l'adibizione delle donne al lavoro, dalle ore 24:00 alle ore 06:00, nel periodo tra l'accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino (art. 11 c.2, II periodo);
vietano l'adibizione al lavoro notturno di specifiche categorie di lavoratori che abbiano espresso il loro dissenso in forma scritta e lo abbiano comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione [art. 11 c. 2, III periodo, lett. a), b), c)];
obbligano il datore di lavoro ad effettuare, a sue spese, la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni alle prestazioni di lavoro notturno (art. 14 c.1).