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LAVORO NOTTURNO
LAVORO NOTTURNO
L'unica disposizione – in materia di lavoro notturno – per la quale è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa è l'art. 13 c.1 e 3 D.Lgs. N°66/2003, nella quale è previsto il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 L.689/81, pari a 51 Euro per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata di adibizione al lavoro notturno oltre i limiti previsti dai citati commi dell'art. 13.
La violazione di tali disposizioni non è sanabile, pertanto non è adottabile la diffida a regolarizzare.
Il regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 bis c.7 D.Lgs. N°66, si fonda sul criterio della moltiplicazione della sanzione in ragione di ciascun giorno e di ciascun lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali previsti.