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Il Trasferimento al Lavoro Diurno (art.15)
Il Trasferimento al Lavoro Diurno (art.15)
L'art. 15 c.1 prevede che qualora sopraggiungano condizioni di salute del lavoratore notturno che comportino l'inidoneitĂ alla prestazione di lavoro notturno lo stesso č trasferito al lavoro diurno.
I presupposti devono essere necessariamente due:
l'accertamento medico della sopraggiunta inidoneitĂ deve essere valutato dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche;
in azienda devono esistere ed essere disponibili le mansioni equivalenti a cui trasferire il lavoratore dichiarato inidoneo a prestare lavoro notturno.
Al comma 2, il Legislatore affida alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalitĂ di applicazione delle disposizioni in materia di trasferimento al lavoro diurno e di individuare le soluzioni adeguate per le ipotesi in cui manchino le condizioni per il trasferimento del lavoratore notturno al lavoro diurno.
Questa ultima disposizione di cui al c.2, č una novitĂ rispetto alla previgente disciplina del D.Lgs.n°532/99 art. 6 che invece prevedeva che al lavoratore dichiarato “inidoneo” al lavoro notturno fosse “garantita (…) l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni”.
Su questo punto, la giurisprudenza attuale va consolidando l'orientamento secondo cui un dipendente, in caso di sopravvenuta inidoneitĂ fisica alle mansioni, ove manchi in azienda una equivalente collocabilitĂ , possa anche essere adibito, col suo consenso, a mansioni inferiori.
Non sembra facilmente sostenibile neppure questa ipotesi, se si considera che l'attuale formulazione dell'art. 15 c.1 fa riferimento ad un' assegnazione “al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili”.