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Deroghe ed Esenzioni
Deroghe ed Esenzioni
L'art. 17 c.1 prevede che la contrattazione collettiva nazionale, comparativamente più rappresentativa, possa derogare, in qualsiasi settore, alla disciplina dettata dagli artt. 12 e 13, in materia di organizzazione e durata del lavoro notturno. Nel settore privato le deroghe possono legittimamente intervenire anche a livello di contrattazione territoriale o aziendale. Inoltre, l'art. 17 c. 2 stabilisce che, in assenza di disciplina c0ntrattuale, a qualsiasi livello di contrattazione, sono previste deroghe agli artt. 12 e 13 in materia di organizzazione e durata del lavoro notturno, da stabilirsi mediante richiesta delle OO.SS. nazionali di categoria e con decreto dei Ministro del Lavoro per il settore privato e dello stesso, di concerto col Ministro della Funzione Pubblica, per il settore pubblico, con riferimento ad una serie di attività tra cui in particolare:
attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza del lavoratore oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare quando si tratta di guardiani, portinai o imprese di sorveglianza;
attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio e della produzione;
attività caratterizzate da sovraccarico prevedibile;
attività relative a personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari;
attività relative a fatti o circostanze imprevedibili e/o eccezionali, malgrado la diligenza osservata; casi di incidente o rischio di incidente imminente.