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Limitazioni al lavoro notturno ……….. Le tutele
Limitazioni al lavoro notturno ……….. Le tutele
Risposta ad interpello n° 4 del 6 febbraio 2009
Il MLPS ribadisce che l'individuazione del soggetto ammesso al beneficio di cui all'art. 11 c.2 lett. c) vada ancorata ai noti criteri in materia di “sistematicità ed adeguatezza” e quindi solo il soggetto beneficiario – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali - della Legge n°104/92, potrà richiedere l'esonero della prestazione dal lavoro notturno.
In particolare, si deve verificare l'effettività dell'assistenza al disabile e tale verifica deve essere effettuata alla luce dei chiarimenti giurisprudenziali ben sintetizzati nella Circolare Inps n°90/2007. L'Istituto previdenziale, infatti, ha chiarito che:
la persona con disabilitĂ , o il suo tutore per essa, puň scegliere liberamente, all'interno della famiglia, il soggetto tenuto a prestare l'assistenza prevista;
tale assistenza non deve necessariamente essere quotidiana; č sufficiente che assuma i caratteri della sistematicitĂ ed adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilitĂ grave;
i permessi (orari e giornalieri) previsti dall'art. 33 commi 2 e 3 L. 104/92, si devono riconoscere anche a quei lavoratori che, pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede la persona con disabilitĂ grave, offrano alla stessa un'assistenza sistematica ed adeguata, fermo restando il potere organizzativo del datore di lavoro.