Prima pagina | « Indietro | Pagina successiva » | Ultima pagina | Graphics
Artt. 11 e 14
Artt. 11 e 14
Limitazioni al lavoro notturno ……………………….. Le tutele
Naturalmente, la violazione della periodicitĂ piů intensa di quella almeno biennale stabilita dal D.Lgs. n°66/2003 per le visite mediche, non integra l'illecito previsto dalla norma dell'art. 18 bis c.2. In buona sostanza, il datore di lavoro potrĂ essere chiamato a rispondere della contravvenzione prevista per non aver sottoposto i lavoratori notturni alle visite mediche periodiche, soltanto se non rispetta l'intervallo (almeno) biennale stabilito dall'art. 14 c. 2 del D.Lgs. citato.
E' lo stesso MLPS, nella Circ. n°8/2005 a ribadire che – sebbene la nuova norma punisca l'omesso controllo biennale – resta sempre possibile che il CCL, al fine di “assicurare una migliore sorveglianza sanitaria per i lavoratori notturni” introduca disposizioni di miglior favore volte a ridurre l'intervallo temporale fra le visite mediche periodiche, ferma restando, chiaramente, la sanzionabilità del superamento del solo limite biennale posto dalla norma”.
In caso di tale violazione (art. 14 c.1) sarĂ applicabile l'istituto della prescrizione obbligatoria, con il quale sarĂ affidato un termine al contravventore (datore di lavoro da individuarsi nella persona fisica) per far eseguire la prescritta visita medica.
Il lavoro notturno risulta essere rilevante sotto i seguenti ulteriori profili di tutela del lavoratore:
corretta e completa valutazione dei rischi. Il datore di lavoro dovrĂ porre particolare attenzione in sede di redazione del DVR, dei pericoli o delle situazioni pericolose connesse alle mansioni svolte dai lavoratori notturni;
valutazione dello stress lavoro-correlato, ai quali fini il lavoro notturno dovrà essere specificatamente individuato come uno dei possibili fattori di rischio (Circ. MLPS – Dir. Gen. per la Tutela delle Condizioni di Lavoro – n°23692 del 18/11/2010).