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Limitazioni al lavoro notturno ……………………….. Le tutele
Limitazioni al lavoro notturno ……………………….. Le tutele
Art. 11 comma 1: l'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
Art. 14 comma 1: la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.
Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve essere ritenuto idoneo a seguito di uno specifico accertamento medico, che può essere effettuato a cura e a spese del datore di lavoro:
presso le strutture sanitarie pubbliche;
per il tramite del medico competente di cui all'art. 25 D.Lgs. 9 apr. 2008 n°81.
I suddetti accertamenti medici devono essere effettuati:
in via preventiva (ossia precedentemente all'adibizione del lavoratore al lavoro notturno);
periodicamente, comunque ad intervalli non superiori ad un biennio. Le visite periodiche hanno la specifica funzione di verificare l'assenza di controindicazioni sopravvenute al lavoro notturno, per i lavoratori che già lo effettuino.
Gli accertamenti sanitari potranno essere anche più frequenti della cadenza prevista dal D.Lgs. N°66 qualora:
il medico competente abbia prescritto intervalli inferiori tra una visita periodica e la successiva;
siano mutati i rischi relativi alle lavorazioni cui il lavoratore è addetto.