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GeneralitĂ e definizioni
GeneralitĂ e definizioni
L'art. 1 c.2 del D.Lgs. N°66 definisce:
il “lavoratore notturno”, come:
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai CCL. In difetto di disciplina collettiva č considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore (puntualizzazione introdotta dal D.L. 112/08) lavoro notturno per un minimo di 80 gg. lavorativi all'anno; il suddetto limite č riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Quest'ultimo criterio, spiega la Circ. n°8/2005, prende in considerazione lo svolgimento di una prestazione lavorativa in parte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere che l'attivitĂ rientri nell'orario normale di lavoro. Quindi, deve considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno, ma che nell'arco di un anno svolga almeno 80 gg. di lavoro notturno. I due criteri sopraindicati, perciň, sono alternativi fra loro (come precisato dalla stessa Circ. n. 8/2005 e ribadito dall'interpello n. 388 del 12 aprile 2005; i requisiti sono alternativi, vale a dire č sufficiente che se ne realizzi uno solo).
Pertanto, colui che presta attivitĂ lavorativa nel corso di un intero anno, per due gg. alla settimana dalle 20:00 alle 03:00 č lavoratore notturno, perché lavora per almeno 80 gg. nell'anno e almeno tre ore sono comprese nel periodo notturno.