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GeneralitĂ e definizioni
GeneralitĂ e definizioni
L'art. 1 c.2 del D.Lgs. N°66 definisce:
il “periodo notturno”, come l'arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il periodo notturno, pertanto, risulta essere quello intercorrente tra:
le ore 24:00 e le ore 07:00, oppure
le ore 23:00 e le ore 06:00, oppure
le ore 22:00 e le ore 05:00.