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Limitazioni al lavoro notturno ……….. Le tutele
Limitazioni al lavoro notturno ……….. Le tutele
Art. 14 comma 2: durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
Art. 14 comma 3: il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
Il c. 2 sopraindicato impone al datore di lavoro ulteriori obblighi di tutela della salute dei lavoratori notturni, ai quali:
deve essere assicurato lo stesso livello di servizi e mezzi di protezione e prevenzione adeguati o equivalenti a quello previsto per il lavoratore diurno (art. 14 c.2);
devono essere disposte, ai sensi del D.Lgs. n°81/08, appropriate misure di protezione personale e collettiva, se soggetti a rischi particolari da individuarsi a seguito di un apposito D.M.; tale D.M. individuerà un elenco di quelle lavorazioni che comportano:
rischi particolari;
rilevanti tensioni fisiche o mentali;
per le quali il lavoro notturno non puň durare mai piů di otto ore nell'arco di ciascun periodo di 24 ore.
Nei suddetti casi, il datore di lavoro dovrĂ assolvere all'obbligo di previa informativa (c.2) e previa consultazione (c.3) delle rappresentanze sindacali.