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La vera novità del divieto di monetizzazione è questa:
già prima del D.Lgs. n°66 erano considerate nulle le clausole che prevedevano la monetizzazione fino a che le ferie erano teoricamente godibili, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Ora che è previsto anche un termine legale per il godimento, il divieto di monetizzazione vale anche quando si è superato tale limite temporale. La conseguenza è quella del risarcimento in forma specifica richiesto dal lavoratore al datore di lavoro a meno che quest'ultimo non riesca a provare l'eccessiva onerosità (art. 2058 c.c.)(1). Sarà onere del lavoratore dimostrare in giudizio – di volta in volta – l'entità del danno subito che, si ritiene, non possa essere quantificabile se non in base al danno psico-fisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie.
art. 2058 c.c.:
il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica (del danno subito), qualora sia in tutto in parte possibile;
tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.