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IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
SULL'INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE
L'Inps, assumendo una posizione generalmente criticata, richiede la contribuzione relativa ai periodi di ferie non goduti entro il limite temporale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva per la loro fruizione. Tale orientamento, antecedente alla vigenza del D.Lgs. N°66, si basa, tra l'altro, sull'assenza di specifiche reazioni sanzionatorie da parte dell'ordinamento in relazione alla violazione del diritto alla fruizione delle ferie e di quello al percepimento dell'indennità sostitutiva, per la parte di queste monetizzabile (Mess. Inps 8/10/2003, anteced. all'introduzione delle sanzioni amm.ve ai sensi dell'art. 18 bis. D.Lgs. n°66 avvenuta per effetto del D.Lgs. n°231/2004).
L'Inps individua il momento impositivo del compenso per ferie non godute distinguendo i casi di:
presenza di una disciplina contrattuale (collettiva o aziendale); in questi casi la scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi coincide con il termine indicato nella disciplina di riferimento per la fruizione delle ferie.
assenza di disposizioni contrattuali; in questi casi la scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi sono fissate al 18.mo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.