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DEROGHE AL RIPOSO DOMENICALE
DEROGHE AL RIPOSO DOMENICALE
L'art. 9 c. 1 stabilisce la normale coincidenza del riposo settimanale con la giornata di domenica.
I commi 3 e 4 dell'art. 9 prevedono specifiche deroghe alla cadenza domenicale del riposo sett.le, oltre a quelle poc'anzi analizzate e previste dal c. 2.
Ulteriori deroghe sono previste, infatti, per quelle attivitĂ aventi le seguenti caratteristiche:
operazioni industriali ove si utilizzino forni a combustione o ad energia elettrica;
attivitĂ industriali ove il processo richieda lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza, causa deterioramento prodotti o loro utilizzazione;
servizi e/o attivitĂ il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche e/o soddisfi interessi collettivi e/o sia di pubblica utilitĂ ;
attivitĂ con utilizzo di impianti e/o macchinari e/o tecnologie ad alta intensitĂ di capitali;
attività di cui all'art. 7 L. 22/2/1934 n°370 (vendita al minuto ed attività affini);
attività di cui agli artt. 11-12-13 D.Lgs. N°114/98 (apertura al pubblico degli esercizi commerciali) e art. 3 L. 24/10/2000 n°323 (riordino del settore termale).