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DEROGHE AL RIPOSO DOMENICALE
DEROGHE AL RIPOSO DOMENICALE
Riguardo alla coincidenza con la domenica del riposo sett.le ed al fatto che non costituisca vincolo tale regola, si sono espressi:
il MLPS nella Circ. n°8, con risposta ad interpelli n°2186 del 1/9/2005 e n°60 del 10/7/2009, nei quali ha sottolineato come lo stesso art. 36 c.3 Cost. ne sancisca l'irrinunciabilitĂ da parte del lavoratore, ma non la sua coincidenza con la domenica, così come l'art. 2109 del c.c. il quale stabilisce che la fruizione domenicale del riposo č solo una “tendenza” e la corrispondenza alla festivitĂ riguarda soltanto la tutela della vita sociale dell'individuo, pertanto la variazione non puň essere rimessa alla scelta unilaterale del datore, ma all'accordo fra lo stesso ed il lavoratore o alla contrattazione collettiva;
la stessa Corte Cost.le la quale ha dichiarato illegittime le previsioni della L. 370/34 che imponevano ai lavoratori della stampa il riposo domenicale;
la Corte di Giustizia Europea (Sent. 84/1996) la quale ha precisato che la finalitĂ del riposo sett.le č quella della tutela della sicurezza e della salute dei lav.ri e come tale non č necessaria la coincidenza con la domenica, anziché con un altro giorno della settimana.