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DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPOSO SETTIMANALE
Infine, c'è un'ulteriore ipotesi di deroga al riposo sett.le lasciata dall'art. 9 c.2 lett. d) all'autonomia collettiva e ribadita dal MLPS con risposta ad interpello n°29/2009.
I contratti, a qualsiasi livello, possono stabilire previsioni diverse, sempre nel rispetto della norma generale di cui al famoso art. 17 c.4 del D.Lgs. 66 (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
Possono anche prevedere, in caso di sussistenza di interessi apprezzabili della produzione, regole che stabiliscano una maggiore dilatazione del periodo di riferimento sul quale calcolare la media del riposo ogni sette giorni (fissata dalla legge a 14 gg.).