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DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPOSO SETTIMANALE
DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPOSO SETTIMANALE
L'art. 9 c. 2 prevede specifiche deroghe alla disciplina del riposo sett.le, in considerazione delle esigenze produttive ed organizzative del datore di lavoro. Come detto, secondo la circolare n°8/2005 esplicativa del D.Lgs. N°66, esse riguardano tutte le caratteristiche del riposo sett.le e cioč:
periodicitĂ settimanale;
durata di almeno 24 ore;
consecutivitĂ ;
normale coincidenza con la domenica;
cumulo con il riposo giornaliero.
In particolare, fanno eccezione alla regola generale di cui all'art. 9 c.1,:
le attivitĂ di lavoro a turni, ogni volta che il lav.re cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o sett.le;
le attivitĂ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
per il personale che opera nel settore dei trasporti ferroviari: le attivitĂ discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attivitĂ connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuitĂ e la regolaritĂ del traffico ferroviario.