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REGISTRAZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO
REGISTRAZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO
ânonostante la sostituzione del registro dell'orario di lavoro con il Libro Unico del Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 del D.L. n. 112/2008, si può agevolmente continuare ad applicare la medesima disciplina dettata dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili dell'autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che la stessa avvenga con la sola annotazione della presenza giornaliera a mezzo della causale âPâ. Tale possibilità deriva da una serie di motivi che scaturiscono dalle seguenti considerazioni. In primo luogo per la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la quale comporta, come già rilevato da questo Ministero nella nota sopra indicata, non già una rilevazione quotidiana ma mensile dell'effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile alla fine del mese di riferimento. Ciò, tra l'altro, risulta in linea con le modalità di registrazione dei dati nel Libro Unico del Lavoro che, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.L. citato, deve avvenire âper ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivoâ.