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REGISTRAZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO
REGISTRAZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO
âIn secondo luogo in ragione della espressa esclusione operata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in ordine ai lavoratori mobili per i quali risulta quindi possibile sostituire la registrazione dell'effettivo numero di ore lavorate con l'indicazione della presenza al lavoro (ovvero riportando la âPâ in luogo delle analitiche ora di lavoro effettuate). Inoltre, l'utilizzo dei cronotachigrafi analogici e digitali, consente l'individuazione delle effettive ore di lavoro svolte dal singolo lavoratore mobile. Pertanto, si potrà risalire ai giorni di lavoro prestati ed al numero di ore effettuate incrociando le registrazioni del Libro Unico (con la âPâ per la presenza al lavoro) con quelle del cronotachigrafo (che riporta l'esatto numero di ore di lavoro prestate) proprio come avviene nel caso citato degli insegnanti degli istituti religiosi per i quali il riscontro delle ore di lavoro avviene analizzando i documenti di programmazione didattica pianificati annualmente. Tuttavia, stante il dettato della disciplina comunitaria tradotta nel nostro ordinamento nel D.Lgs. n. 234/2007, la registrazione nel LUL con la âPâ di presenza deve intendersi possibile solo per i lavoratori mobili dell'autotrasporto che rientrano nel campo di applicazione del medesimo Decreto, a cui fa riferimento anche la disciplina dei cronotachigrafi, con esclusione, quindi, di tutte le ipotesi contemplate dall'art. 3, D.Lgs. citatoâ.