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REGISTRAZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO
REGISTRAZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO
Attualmente, attesa la sostituzione del registro dell'orario di lavoro con il Libro Unico del Lavoro avvenuta per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 del D.L. n. 112/2008, si può continuare ad applicare la medesima disciplina dettata dalla nota sopra citata in ordine alla modalità della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili dell'autotrasporto. Nulla osta, infatti, a che la stessa avvenga con la sola annotazione della presenza giornaliera a mezzo della causale âPâ (1). Si potrà risalire ai giorni di lavoro prestati e al numero di ore effettuate incrociando le registrazioni del Libro Unico del Lavoro (con la âPâ per la presenza al lavoro) con quelle del cronotachigrafo, analogico o digitale, che riporta l'esatto numero di ore lavorate. Ciò è stato altresì ribadito con la risposta con l'Interpello n. 63/2009, attraverso il quale il Ministero del Lavoro ha affermato che:
Interpello MLPS n°63/2009.