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Lavoro Notturno
Lavoro Notturno
Nel caso di lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore nell'arco delle 24 ore. In merito alla definizione di lavoro notturno in materia di autotrasporto, è intervenuto, di recente, il MLPS con nota n°12009 del 9 luglio 2010 e poi, successivamente, con nota n°13587/2010.
Nella prima nota il MLPS, oltre ad invitare il personale ispettivo a prestare particolare attenzione anche all'osservanza del lavoro notturno, entra nel merito del coordinamento tra le definizioni di âlavoro notturnoâ e ânotteâ, contenute nel D. Lgs. 234/2007, per stabilire che âdeve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia orario dalle 00:00 e le ore 07:00, qualora la durata complessiva dell'attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro oreâ.
Tale posizione è stata ribadita anche nella successiva nota ministeriale n°13587, dove viene confermato che la nozione di lavoro notturno, necessaria per la corretta applicazione dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 234/2007 âderiva dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute nelle lettere h) e i) dell'art. 3 D.Lgs. N. 234/2007, concernenti le definizioni di ânotteâ (periodo di almeno quattro ore consecutive fra le ore 00.00 e le ore 07:00) e di âlavoro notturno â(ogni prestazione espletata durante la notte)â. Pertanto, âdeve essere considerata irregolare (art. 7 D. Lgs. 234/2007), la prestazione di lavoro che superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore, qualora si protragga per almeno quattro ore nella fascia oraria tra le ore 00:00 e le ore 07:00â.