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Riposi Intermedi
Riposi Intermedi
Salvo quanto previsto dal regolamento CE n. 561/2006, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da appositi riposi intermedi per un totale di almeno:
30 minuti, se il totale delle ore di lavoro è compreso fra le sei e nove ore;
45 minuti se supera le nove ore.
I riposi intermedi, in generale, possono essere suddivisi in periodi non inferiori 15 minuti ciascuno.
ATTENZIONE:
Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 234/07, anche gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle medesime disposizioni di cui sono destinatari gli altri lavoratori mobili, anche con riferimento alle prescrizioni contenute nell'Art. 8 del Reg. CE n. 561/2006 con particolare riferimento ai riposi giornalieri e settimanali; diversa, tuttavia, è la sanzione comminata nel caso in cui il datore di lavoro non concede i prescritti riposi intermedi.