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L'art. 1 definisce che il Regolamento CE n. 561/2006 disciplina periodi di guida, interruzioni e riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
L'art. 1 definisce che il Regolamento CE n. 561/2006 disciplina periodi di guida, interruzioni e riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
In particolare, il Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006 (art. 2) si applica al trasporto su strada:
a) di merci, sia in conto terzi che in conto proprio, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.